Statuto della “Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini ETS”

Art. 1. Fondazione, Sede, Scopo

E’ istituita la Fondazione denominata “Fondazione Beppe e Nuccy Angiolini ETS”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione è Ente filantropico del terzo settore e utilizzerà, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

La Fondazione ha sede in Milano, Via Agnello n. 19.

Essa non ha scopo di lucro, né diretto, né indiretto, non può distribuire utili, ed esercita in via esclusiva attività di interesse generale per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e solidarietà sociale.

Lo scopo della Fondazione è di interesse generale e cioè di sviluppare la ricerca scientifica di particolare interesse sociale nel campo delle malattie infettive, dei meccanismi di resistenza e di patologia ad esse relati, principalmente la nicchia costituita dal tessuto osteo-muscolare.

Le attività istituzionali della Fondazione sono:

  • L’erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno della beneficenza indiretta nel rispetto di quanto previsto all’art. 10 comma 2 bis del D. Lgs. 460/1997, indirizzata ad attività di ricerca.
  • Il finanziamento dei progetti di ricerca.

La beneficenza indiretta e i finanziamenti dei progetti di ricerca saranno indirizzati e svolti principalmente, dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca/Humanitas University o presso l’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, perche’ secondarie e strumentali, quali ad esempio:

  1. promuovere ed organizzare incontri, workshop, convegni e pubblicazioni, iniziative ed eventi promozionali e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, le Istituzioni, il sistema di comunicazione e dei media, nazionale ed internazionale, e più in generale verso tutte le componenti della società.
  2. svolgere, con l’osservanza delle modalità di legge, attività di raccolta fondi e finanziamenti, e l’attività di raccolta pubblica di fondi, sia direttamente sia attraverso altri enti utilizzando gli strumenti più idonei per il sostegno delle proprie iniziative.
  3. partecipare ad associazioni, fondazioni ed enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.
  4. stipulare ogni opportuno atto o contratto e convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici e privati, per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
  5. emettere borse di studio, nel rispetto delle disposizioni di Legge.

Art. 2. Patrimonio della Fondazione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

  1.  dai beni destinati dai Soci Fondatori, Signori Giuseppe Angiolini e Giuseppina Sala in sede di atto costitutivo della Fondazione;
  2.  da liberalità provenienti da altre fonti pubbliche e private, compresi i fondatori, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  3.  dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, venga destinata ad incrementare il patrimonio;
  4.  dalle elargizioni fatte da enti o da privati e accettate dalla Fondazione con espressa destinazione a incremento del patrimonio.

Art. 3. Fondo di gestione

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

  1.  dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  2.  da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, provenienti dai Fondatori o da terzi, che non siano destinate a patrimonio;
  3.  dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
  4.  dai ricavi delle attività connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 4. Fondatori

Sono Fondatori il Signor Giuseppe Angiolini e la Signora Giuseppina Sala.

I Fondatori hanno funzione consultiva, possono formulare proposte non vincolanti al Consiglio amministrazione per la programmazione dell’attività e non possono essere esclusi.

Art. 5. Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

– il Presidente;

– il Consiglio di Amministrazione;

– il Direttore, eventualmente nominato dal Consiglio di Amministrazione come in seguito previsto.

– l’Organo di Controllo.

Art. 6. Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essa relativi, compresi quelli di ordinaria amministrazione e di nominare procuratori generali e speciali determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza.

Il Presidente fissa annualmente le direttive dell’attività della Fondazione e, coadiuvato dal Direttore, se nominato, sorveglia il buon andamento della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art. 7. Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 6 (sei) membri, dura in carica tre anni.

Si applica l’art. 2382 del codice civile.

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti. Viene eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. Con uguale modalità il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno un Vice Presidente.

Tuttavia, fino a quando sono in vita i Fondatori, il Signor Giuseppe Angiolini e la Signora Giuseppina Sala sono rispettivamente Presidente e Consigliere di Amministrazione, e la Signora Alessandra Faraone, nata a Milano il 14 febbraio 1958, Vice Presidente.

Essi rimangono in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni dei medesimi, in deroga a quanto infra indicato.

I rimanenti membri, se del caso, sono nominati dal Consiglio di Amministrazione come sopra costituito.

Successivamente alla uscita per qualunque motivo di uno dei Fondatori, questo verrà sostituito dal Signor Giorgio Duranti, nato a Milano il 19 luglio 1973.

Alla uscita di entrambi i fondatori cesserà l’intero Consiglio che dovrà essere ricostituito per un triennio, e sarà così composto:

  1.  dalla Dottoressa Faraone Alessandra;
  2.  dal Dott. Giorgio Duranti;
  3.  dal Presidente della “Fondazione Humanitas per la Ricerca” di Rozzano (codice fiscale: 97408620157)  o persona designata dalla fondazione stessa;
  4.  dal Presidente dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche “Mario Negri” di Milano o persona designata dall’Istituto stesso;
  5.  da un esperto di area scientifica per malattie infettive, designata in comune accordo dalla Fondazione Humanitas per la Ricerca e dall’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri.
  6.  da una persona eventualmente cooptata dai membri del consiglio di amministrazione come sopra individuati scelta nel campo dell’attività aziendale/fiscale e del diritto.

Qualora si verificasse vacanza negli uffici sopra precisati, il Consiglio di Amministrazione si comporrà dei soli membri designati con le regole di cui sopra, nel numero minimo di tre; nel caso non fosse possibile costituire un Consiglio di Amministrazione con tale numero minimo di membri opererà l’articolo 25 del codice civile.

Fatta salva la necessaria presenza nel consiglio di amministrazione dei soggetti indicati alle lettere a) e b), in caso di revoca di un consigliere da parte dell’Ente od organo dal medesimo rappresentato o di cessazione per qualunque motivo dalla carica di uno o più consiglieri, il consigliere cessato verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato e durerà sino alla naturale scadenza del consiglio.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione, spetta solo l’eventuale rimborso delle spese di viaggio.

Art. 8. Competenze del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione compete la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nulla escluso.

Esso quindi:

  1.  approva il Regolamento di Gestione della Fondazione;
  2.  nomina il Presidente ed eventualmente il Direttore;
  3.  assume le deliberazioni occorrenti, come ad esempio: l’ordinamento dei servizi, i rapporti con le Autorità, i bilanci, gli acquisti e le alienazioni, l’assunzione di finanziamenti, la concessione, riduzione e postergazione di ipoteche, l’apertura di conti correnti bancari, l’accettazione di eredità, legati e contributi ed ogni altro provvedimento necessario ed opportuno nell’interesse della Fondazione;
  4.  delibera circa le modifiche dello statuto della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi di legge o la sua trasformazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare al Presidente, al Vice Presidente e al soggetto che rivesta la carica di consigliere, i poteri  che riterrà opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo fra i propri componenti. Il Segretario redige i verbali riportandoli in un registro preventivamente numerato e vidimato.

Art. 9. Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce normalmente almeno due volte all’anno. Tuttavia spetta al Presidente, convocare in qualunque momento adunanze straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

Adunanze straordinarie debbono essere in qualunque tempo convocate se tre Consiglieri almeno ne fanno domanda indicando gli argomenti da trattare.

Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri del Consiglio e ai componenti dell’Organo di Controllo con ogni strumento idoneo ad attestarne l’avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno cinque giorni prima dell’adunanza o, in casi d’urgenza, almeno ventiquattr’ore prima.

Art. 10. Adunanze, delibere e verbali

L’adunanza del Consiglio è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente e in loro assenza, dal Consigliere più anziano di età. Alle adunanze del Consiglio partecipa il Direttore della Fondazione, se nominato, senza diritto al voto.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

  1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
  2. che sia consentito al presidente della riunione accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
  4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Le delibere del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte qualora siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza di voti dei presenti, fatta eccezione per la modifica dello statuto per cui occorre la maggioranza assoluta dei membri in carica e fatta eccezione per lo scioglimento e la trasformazione, per i quali occorre la maggioranza dei tre quarti dei membri in carica.

La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale, salvo per voto segreto qualora riguardi persone. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Consiglieri hanno facoltà di ottenere che vengano inserite nel verbale della adunanza le proposte da loro presentate, gli argomenti giustificativi in forma sintetica le dichiarazioni di voto. Il Segretario redige il verbale delle adunanze e lo sottoscrive assieme al Presidente; il verbale viene approvato con le relative eventuali modificazioni nella adunanza immediatamente successiva. Tuttavia su istanza di un Consigliere il verbale deve essere approvato al termine della adunanza.

Art. 11. Responsabilità dei Consiglieri

La responsabilità dei Consiglieri è regolata dall’art. 18 del Codice Civile; si applica altresì l’art. 28 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117.

Si applica l’art. 2475 ter del codice civile in caso di conflitto di interessi dei consiglieri.

Art. 12. Il Direttore

Il Direttore cura i rapporti culturali e scientifici con le Istituzioni e i terzi e le attività di “fundraising” secondo le direttive del Consiglio.

Il Direttore, la cui nomina è eventuale e non obbligatoria, è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione, e a discrezione di quest’ultimo.

Il direttore può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Non può essere nominato Direttore un Componente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13. Organo di controllo

L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale composto di tre membri.

L’organo di controllo, ad eccezione del primo che è nominato dai Fondatori, è nominato dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, tra le persone iscritte nell’apposito Registro dei Revisori Legali con l’osservanza dell’art. 2399 del codice civile.

L’organo di controllo resta in carica 3 (tre) esercizi e scade con l’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio della sua carica e può essere riconfermato.

Art. 14. Funzioni dell’organo di controllo

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; eserciterà altresì il controllo contabile; prescrive le modalità contabili da osservare, prende visione degli atti amministrativi, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e dei contratti, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario. Redige il verbale di ogni verifica collegiale e lo inserisce in un libro preventivamente numerato e vidimato; ove riscontri irregolarità, ne fà immediato rapporto al Consiglio di Amministrazione e, qualora ne sussistano i motivi, alla Autorità Giudiziaria.

Le cariche sono gratuite salvi i rimborsi spese previamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 15. Amministrazione, Bilancio, Scritture contabili

L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le scritture contabili della Fondazione, cronologiche e sistematiche, dovranno esprimere con compiutezza e analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione ed essere conservate per un periodo non inferiore a quello indicato dall’art. 22 dpr n. 600/1973.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio preventivo, assieme alla nota illustrativa, per l’anno seguente.

Il bilancio consuntivo, con allegata una relazione sulla gestione, viene approvato dal Consiglio entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio fissata al 31 dicembre di ciascun anno e deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’ente.  

Al bilancio deve essere inoltre allegata la relazione dell’organo di controllo.

La relazione sulla gestione deve indicare la descrizione della attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nel corso dell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni.

Il Consiglio di amministrazione trasmette il progetto di bilancio consuntivo assieme alla relazione illustrativa  all’organo di controllo quindici giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione per la relazione da presentare al Consiglio stesso in sede di approvazione.

Nessuna spesa può essere effettuata se eccede la capienza dell’importo complessivo del bilancio preventivo approvato o se non è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

E’ fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Gli Amministratori rispondono personalmente e solidalmente verso la Fondazione delle spese erogate senza osservare la presente disposizione.

Ai sensi dell’art. 14 comma 1 del Testo Unico degli Enti del Terzo settore provvederà  anche alla redazione del Bilancio Sociale.

Art.16 Utili della gestione

Gli eventuali utili ed avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve, capitale o patrimonio durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 Scioglimento – Estinzione

Qualora lo scopo della Fondazione debba ritenersi esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà deliberarne lo scioglimento e la nomina di un Collegio di Liquidatori, composto di 3 (tre) membri, con devoluzione del patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18. Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano l’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della Legislazione speciale in materia.

Art. 19. Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Fondazioni ed Enti del Terzo settore.